Le due Camere deliberano sul programma di legislatura in due sessioni consecutive.
I regolamenti delle Camere possono prevedere che:
nel trattare il programma di legislatura, la Camera deliberi soltanto sulle proposte, unanimi o di maggioranza e di minoranza, della commissione incaricata dell’esame preliminare; e
le altre proposte debbano essere presentate a tale commissione prima che questa inizi la deliberazione di dettaglio sul decreto federale.
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