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Art. 147

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Le due Camere deliberano sul programma di legislatura in due sessioni consecutive.
  2. I regolamenti delle Camere possono prevedere che:
    1. nel trattare il programma di legislatura, la Camera deliberi soltanto sulle proposte, unanimi o di maggioranza e di minoranza, della commissione incaricata dell’esame preliminare; e
    2. le altre proposte debbano essere presentate a tale commissione prima che questa inizi la deliberazione di dettaglio sul decreto federale.

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