Il Consiglio federale trasmette ai Servizi del Parlamento i suoi messaggi e rapporti il più tardi quattordici giorni prima della seduta della commissione incaricata dell’esame preliminare.
I Servizi del Parlamento inoltrano ai parlamentari la documentazione che il Consiglio federale e l’Amministrazione federale indirizzano all’Assemblea federale o alle sue commissioni.
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