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Art. 149

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Il Consiglio federale trasmette ai Servizi del Parlamento i suoi messaggi e rapporti il più tardi quattordici giorni prima della seduta della commissione incaricata dell’esame preliminare.
  2. I Servizi del Parlamento inoltrano ai parlamentari la documentazione che il Consiglio federale e l’Amministrazione federale indirizzano all’Assemblea federale o alle sue commissioni.

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