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Art. 142

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale:
    1. 1 il disegno di preventivo della Confederazione;
    2. i disegni di aggiunte ordinarie al preventivo e crediti aggiuntivi, due mesi prima della sessione in cui devono essere trattati;
    3. il consuntivo della Confederazione, ogni anno due mesi prima della sessione in cui deve essere trattato.
  2. Riprende nel suo disegno di preventivo e nel consuntivo della Confederazione, senza modificarli, i progetti di preventivo e i consuntivi dell’Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze, del Ministero pubblico della Confederazione, dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e dell’IFPDT.2
  3. Il Tribunale federale difende i progetti di preventivo e il consuntivo dei tribunali della Confederazione dinnanzi all’Assemblea federale. Per l’Assemblea federale questo compito è assunto dalla Delegazione amministrativa, per il Controllo federale delle finanze dalla Delegazione delle finanze, per l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e per il Ministero pubblico della Confederazione dall’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. L’IFPDT difende il suo progetto di preventivo e il suo consuntivo dinnanzi all’Assemblea federale.34
  4. Il Consiglio federale fa allestire entro il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno un calcolo approssimativo del risultato prevedibile dell’esercizio. Ne riferisce alle commissioni delle finanze.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art. 65 n. 1 della LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1275;FF 2005 5).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025 (Presentazione di interventi e iniziative parlamentari), in vigore dall’8 set. 2025 (RU 2025 530;FF 2024 1799,2462).

  3. Terzo per. introdotto dall’all. 1 cifra II n. 12 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  4. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).

  5. Introdotto dall’art. 65 n. 1 della LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1275;FF 2005 5).

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