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Art. 141

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Il Consiglio federale sottopone i suoi disegni di atti legislativi all’Assemblea federale corredandoli di un messaggio esplicativo.
  2. Nel messaggio il Consiglio federale motiva il disegno di atto legislativo e, per quanto necessario, commenta le singole disposizioni. Inoltre, per quanto siano possibili indicazioni sostanziate, illustra in particolare:
    1. la base giuridica, le ripercussioni sui diritti fondamentali, la compatibilità con il diritto di rango superiore e il rapporto con il diritto europeo;
    2. 1 come ha utilizzato il margine di manovra di cui dispone la Svizzera nel recepire il diritto internazionale;
    3. 2 l’osservanza del principio di sussidiarietà nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali nonché le ripercussioni del disegno per i Comuni, le città, gli agglomerati urbani e le regioni di montagna;
    4. 3 l’analisi della necessità di limitare nel tempo la validità dell’atto;
    5. le deleghe di competenza previste nel disegno di legge;
    6. i punti di vista e le alternative discusse nella procedura preparlamentare, nonché il relativo parere dell’Esecutivo;
    7. la prevista realizzazione del disegno, la prevista valutazione della realizzazione medesima e l’esame dell’idoneità all’attuazione nella procedura preparlamentare;
    8. la compatibilità tra i compiti e le finanze;
    9. 4 le ripercussioni del disegno di atto legislativo e della sua esecuzione a livello finanziario e di effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, nonché le modalità di copertura dei costi e il rapporto costi-benefici;
    10. 5 le ripercussioni sull’economia, sulla società, sull’ambiente e sulle future generazioni;
    11. 6 la salvaguardia della responsabilità individuale e del margine di manovra dei privati interessati da una determinata normativa;
    12. 7 le ripercussioni sul fabbisogno in termini di tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le spese che ne derivano;
    13. 8 il rapporto tra il disegno di atto legislativo e il programma di legislatura nonché il piano finanziario;
    14. le ripercussioni sulla parità dei sessi;
    15. 9 le ripercussioni del disegno di atto legislativo per gli Svizzeri all’estero.

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461;FF 2017 58075873).

  2. Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461;FF 2017 58075873).

  3. Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461;FF 2017 58075873).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461;FF 2017 58075873).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725;FF 2008 15932665).

  6. Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461;FF 2017 58075873).

  7. Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461;FF 2017 58075873).

  8. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461;FF 2017 58075873).

  9. Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461;FF 2017 58075873).

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