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Art. 125

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Con un’interpellanza o un’interrogazione il Consiglio federale è invitato a dare informazioni su affari della Confederazione.
  2. Il Consiglio federale risponde di norma entro la sessione successiva.
  3. L’interpellanza e l’interrogazione possono essere dichiarate urgenti.
  4. Un’interpellanza è liquidata se la discussione chiesta dall’interpellante è avvenuta nella Camera o se quest’ultima ha rifiutato la discussione.
  5. Le interrogazioni non sono trattate nella Camera; sono liquidate con la risposta del Consiglio federale.

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