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Commenti: Art. 125 | Omnilex
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LParl · Legge federale sull’Assemblea federale
Art. 125
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171.10
LParl
Federal Act
1 dic 2003
Fonte originale
Con un’interpellanza o un’interrogazione il Consiglio federale è invitato a dare informazioni su affari della Confederazione.
Il Consiglio federale risponde di norma entro la sessione successiva.
L’interpellanza e l’interrogazione possono essere dichiarate urgenti.
Un’interpellanza è liquidata se la discussione chiesta dall’interpellante è avvenuta nella Camera o se quest’ultima ha rifiutato la discussione.
Le interrogazioni non sono trattate nella Camera; sono liquidate con la risposta del Consiglio federale.
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