Il Consiglio federale si pronuncia di norma pro o contro un postulato al più tardi entro l’inizio della sessione ordinaria successiva alla sua presentazione. Se si tratta di un postulato di commissione presentato meno di un mese prima dell’inizio della sessione ordinaria seguente, si pronuncia pro o contro il postulato al più tardi entro l’inizio della sessione successiva.1
Il postulato è accolto se una Camera lo approva.
Il Consiglio federale adempie un postulato riferendone in un rapporto speciale, nel rapporto di gestione o in un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo dell’Assemblea federale.
Se un postulato non è ancora adempiuto dopo due anni, il Consiglio federale riferisce annualmente all’Assemblea federale su quanto ha finora intrapreso per l’adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questo rapporto è trasmesso alle commissioni competenti.
Su richiesta motivata del Consiglio federale o di una commissione, i postulati vengono tolti dal ruolo se sono stati adempiuti o se non devono più essere mantenuti. Lo stralcio dal ruolo richiede il consenso della Camera che ha accolto il postulato.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725;FF 2008 15932665). ↩
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