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Art. 126

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. La commissione competente di ogni Camera decide se dare seguito a una petizione o se proporre alla propria Camera di non darle seguito.
  2. Se una petizione può essere formulata come proposta relativa a un oggetto in deliberazione già pendente dinanzi all’Assemblea federale, la commissione riferisce alla Camera sulla petizione nell’ambito della trattazione di tale oggetto. La commissione decide se presentare una proposta relativa all’oggetto in deliberazione. La petizione è tolta dal ruolo senza decisione della Camera quando l’oggetto è liquidato.
  3. Al termine della trattazione della petizione, i Servizi del Parlamento informano i petenti del modo in cui è stato tenuto conto della loro richiesta.
  4. ipresidenti delle commissioni incaricate dell’esame preliminare possono rispondere direttamente alle petizioni:
    1. il cui obiettivo non può essere realizzato con un’iniziativa parlamentare, un intervento o una proposta;
    2. dal contenuto manifestamente fuorviante, querulomane o offensivo.

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