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Art. 68

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. La SEM versa i sussidi federali ai Cantoni per la consulenza per il ritorno giusta l’articolo 66 nel quadro del preventivo da fissarsi annualmente. Essi servono esclusivamente a coprire le spese amministrative e di personale ordinarie insorte nel quadro della consulenza per il ritorno giusta l’articolo 66.
  2. I sussidi federali versati ai Cantoni per la consulenza per il ritorno sono composti da una somma forfettaria di base e da una somma forfettaria per la prestazione.
  3. La somma forfettaria di base è fissata come segue:
CantonefranchiCantonefranchi
Argovia62 174Nidvaldo23 161
Appenzello Esterno19 710Obvaldo20 086
Appenzello Interno15 365Sciaffusa21 505
Basilea Campagna41 785Svitto26 986
Basilea Città25 501Soletta37 482
Berna125 565San Gallo47 782
Friburgo42 715Ticino31 928
Ginevra59 619Turgovia20 662
Glarona21 206Uri18 103
Grigioni28 554Vaud83 285
Giura20 431Vallese47 220
Lucerna47 925Zugo25 072
Neuchâtel30 028Zurigo156 156.1
  1. La somma forfettaria per la prestazione ammonta a 1000 franchi per ogni persona che durante l’anno precedente ha lasciato la Svizzera.2
  2. L’80 per cento del versamento delle somme forfettarie giusta i capoversi 3 e 4 avviene ogni primo trimestre dell’anno civile corrente sui conti di compensazione dei Cantoni presso i Servizi federali di cassa e contabilità. Gli importi restanti sono versati alla fine dell’anno civile se, conformemente alla legge federale del 5 ottobre 19903sugli aiuti finanziari e le indennità, non sono tagliati o non devono essere rimborsati.
  3. Presupposto per l’erogazione dei contributi federali di cui al capoverso 5 è l’esistenza di un rapporto di attività dei Cantoni per l’anno civile successivo.
  4. In caso di considerevole aumento o diminuzione delle domande d’asilo il DFGP può adattare le somme forfettarie di cui ai capoversi 3 e 4.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2875).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2875).

  3. RS 616.1

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