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Art. 67

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. I consultori per il ritorno sono designati dai Cantoni; sono gli unici interlocutori della SEM.
  2. I Cantoni possono istituire e gestire di comune intesa le strutture necessarie alla consulenza al ritorno o incaricare terzi a tal fine. Assicurano che i servizi di consulenza al ritorno abbiano accesso ai dati necessari per il loro lavoro, in particolare ai dati personali e ai dati concernenti le procedure.
  3. La competenza per i consultori per il ritorno situati nei centri della Confederazione e negli aeroporti di Zurigo e Ginevra spetta alla SEM. Essa può delegare tale compito ai consultori cantonali per il ritorno oppure a terzi e disciplinare l’indennizzo delle spese in un accordo con essi.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

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