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Art. 68a

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. La SEM può prendere accordi con i Cantoni o con terzi per l’esecuzione di compiti supplementari che non figurano tra quelli di cui all’articolo 66.
  2. Questi compiti supplementari comprendono ad esempio l’esecuzione di sondaggi specifici e di attività di consulenza e di informazione nonché compiti che presuppongono conoscenze specifiche.
  3. L’esecuzione di questi compiti supplementari, così come il rimborso finanziario, sono disciplinati nel quadro degli accordi tra la SEM e i Cantoni o terzi.
  4. I Cantoni o terzi possono sottoporre alla SEM progetti che rientrano tra quelli di cui ai capoversi 1 e 2. La SEM si esprime in merito all’utilità del progetto e decide in merito al suo finanziamento.

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