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Art. 66

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

I consultori per il ritorno situati nei Cantoni, nei centri della Confederazione1e negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin diffondono informazioni in merito al ritorno e all’aiuto in tal senso destinate alle autorità cantonali, alle pertinenti istituzioni private, alle persone del settore dell’asilo nonché alle persone giusta l’articolo 60 LStrI2. I consultori per il ritorno forniscono agli interessati consulenze individuali in vista del ritorno.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

  2. RS 142.20

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