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Art. 48

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. Per la preparazione delle decisioni in materia d’asilo la Confederazione rimborsa ai Cantoni:
    1. le spese di retribuzione degli impiegati secondo l’ordinamento cantonale dei salari proporzionalmente alla parte di lavoro che essi dedicano alla preparazione delle decisioni in materia d’asilo; la Confederazione non prende a carico gli importi eventualmente necessari all’acquisto degli anni d’assicurazione della previdenza professionale;
    2. una somma forfettaria speciale per le spese d’amministrazione pari al 40 per cento delle spese rimborsate in virtù della lettera a, a titolo d’indennizzo per il personale e le infrastrutture supplementari necessari.
  2. La Confederazione si assume inoltre:
    1. le spese d’acquisto, messa in servizio, gestione e manutenzione dei sistemi informatici, nonché di trasmissione dei dati necessari alla preparazione di decisioni in materia d’asilo;
    2. le spese per la formazione e il perfezionamento professionale giusta l’articolo 47 capoverso 3.

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