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Art. 49

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. In vista della conclusione del contratto, i Cantoni inviano alla SEM i documenti seguenti:
    1. il programma d’organizzazione;
    2. i dati relativi al numero previsto di impiegati che devono preparare le decisioni in materia d’asilo nonché al grado d’occupazione e alla percentuale del tempo di lavoro dedicato a tale attività;
    3. i dati relativi agli oneri salariali previsti per ogni posto.
  2. La SEM stende un progetto di contratto che sottopone per parere al Cantone.
  3. Se il DFGP ha approvato il contratto e il Cantone lo accetta, la SEM decide in merito all’assegnazione delle spese rimborsabili.
  4. Il contratto può essere disdetto per scritto dalle due parti con preavviso di sei mesi, al 30 giugno e al 31 dicembre.

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