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Art. 47

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. Gli impiegati cantonali devono dedicare alla preparazione delle decisioni almeno il 50 per cento di un posto a tempo pieno.
  2. Per quanto concerne le prestazioni gli impiegati devono adempiere le stesse esigenze del personale federale.
  3. La SEM ha facoltà di impartire istruzioni agli impiegati cantonali per quanto concerne la preparazione delle decisioni in materia d’asilo nonché la formazione e il perfezionamento professionale degli stessi.
  4. Il DFGP1decide in merito agli strumenti informatici da usare.
  5. La SEM fornisce ai Cantoni le informazioni necessarie alla preparazione delle decisioni in materia d’asilo e ne disciplina l’utilizzazione.

Footnotes

  1. Nuova denominazione giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

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