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Art. 38

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. La SEM tratta la domanda secondo l’urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità.
  2. Nella decisione di assegnazione, essa menziona la base giuridica nonché il genere e l’ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell’assegnazione, la durata della destinazione dell’alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l’articolo 40.
  3. Il mutamento di destinazione o l’alienazione di alloggi finanziati secondo l’articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto alla SEM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell’articolo 40 sono immediatamente esigibili.

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