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Art. 39

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. Eseguito il progetto, il Cantone esamina il conteggio finale e lo inoltra, con le fatture e i giustificativi, secondo le direttive della SEM.
  2. Nel quadro dell’avanzamento dei lavori di costruzione e dei crediti di pagamento disponibili, la SEM concede, su richiesta, pagamenti parziali fino all’80 per cento al massimo del finanziamento garantito. Dopo esame del conteggio finale sulla base dei giustificativi, fissa l’importo definitivo del finanziamento e ordina il versamento del credito al Cantone.

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