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Art. 37

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. Le domande concernenti il finanziamento degli alloggi devono essere inoltrate al Servizio cantonale di coordinamento.
  2. Il Servizio cantonale di coordinamento esamina se i documenti allegati alla domanda sono completi, valuta se il progetto è realizzabile dal profilo giuridico e politico e, sulla base di una concezione cantonale sull’alloggio, decide se la domanda dev’essere trasmessa alla SEM.
  3. Le spese sopravvenute prima di ottenere la garanzia della SEM sono rimborsate integralmente o in parte soltanto se sono date circostanze particolari.
  4. Importanti modifiche del progetto devono essere immediatamente notificate e motivate alla SEM.

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