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Art. 32

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

Per la procedura d’identificazione di un richiedente l’asilo o di una persona bisognosa di protezione la Confederazione rimborsa ai Cantoni somme forfettarie di franchi 40 per il rilevamento dattiloscopico e di franchi 15 per la fotografia. Le somme forfettarie sono adeguate all’indice salariale (salario nominale dei prestatori d’opera sulla base del 1939 = 100 %). Il versamento del rimborso avviene in base alle fatture presentate dai Cantoni.

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