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Art. 31

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. Sono considerati spese amministrative gli esborsi dei Cantoni causati dall’esecuzione della LAsi e che non sono indennizzati secondo disposizioni speciali.
  2. La Confederazione partecipa a tali spese versando ogni anno un sussidio forfettario. L’importo è calcolato secondo la formula P x G x Y:100, ove s’intende: P = somma forfettaria unica per persona; G = numero delle domande d’asilo e numero di richieste di concessione di protezione temporanea conformemente alla banca dati della SEM; Y = chiave di riparto calcolata in proporzione al numero di abitanti conformemente all’articolo 21 e all’allegato 3 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991sull’asilo.2
  3. L’importo forfettario di cui al capoverso 2 variabile P ammonta a 550 franchi sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott. 2018). La SEM lo adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.3

Footnotes

  1. RS 142.311

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

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