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Art. 33

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. La Confederazione può finanziare integralmente o in parte gli alloggi in cui le autorità cantonali, in base al loro obbligo di sostegno in virtù delle disposizioni legali in materia d’asilo e degli stranieri accolgono a carico della Confederazione almeno dieci persone secondo principi della comunione domestica.
  2. Se gli alloggi sono finanziati in base alle disposizioni del presente capitolo, i sussidi federali accordati devono essere rimborsati ai sensi dell’articolo 40.

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