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Art. 11

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 86 e 87 LAsi)

  1. La Confederazione gestisce il contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali ed emana le decisioni di prelevamento.
  2. La SEM rilascia su richiesta alla persona soggetta all’obbligo di pagare il contributo speciale o alle competenti autorità cantonali informazioni sull’ammontare del contributo speciale versato. Alla domanda occorre accludere una copia della carta di soggiorno.

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