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Art. 12

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 3 e 4 LSISA^1^)

  1. La SEM gestisce un sistema d’informazione per il contributo speciale finalizzato alla gestione del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali giusta gli articoli 86 e 87 LAsi.
  2. Il sistema d’informazione per il contributo speciale contiene i dati seguenti:
    1. cognomi, nomi, sesso, indirizzo e lingua di corrispondenza di richiedenti l’asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, persone ammesse provvisoriamente, persone oggetto di una decisione di allontanamento e persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato;
    2. numero personale, data dell’entrata in Svizzera nonché data della domanda d’asilo, data della domanda di concessione della protezione provvisoria e data dell’ammissione provvisoria come da SIMIC;
    3. versamenti e ammontare del contributo speciale versato.
  3. Hanno accesso ai dati del sistema d’informazione per il contributo speciale i collaboratori della SEM incaricati della gestione del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali.

Footnotes

  1. LF del 20 giu. 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (RS 142.51 ).

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