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Art. 10

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 86 e 87 LAsi; art. 88 LStrI)

  1. Sono assoggettati al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali:
    1. i richiedenti l’asilo, a partire dalla presentazione della domanda d’asilo;
    2. le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, a partire dalla presentazione della domanda di concessione della protezione provvisoria;
    3. le persone ammesse provvisoriamente, a partire dalla decisione di ammissione provvisoria;
    4. 1 le persone allontanate, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento dopo l’esito negativo della procedura d’asilo o a partire dal passaggio in giudicato della revoca dell’ammissione provvisoria; e
    5. le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato, dopo l’esito negativo della procedura d’asilo o al termine dell’ammissione provvisoria.
  2. L’assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali cessa:
    1. quando è raggiunto l’importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dieci anni dopo l’entrata in Svizzera;
    2. quando un richiedente l’asilo, una persona ammessa provvisoriamente, una persona bisognosa di protezione o una persona oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato ottiene un permesso di dimora;
    3. quando un richiedente l’asilo riceve l’asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato.
  3. L’obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne l’ammontare, con ogni procedura d’asilo.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

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