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Art. 14

142.203OLCPFederal Council Ordinance1 giu 2002Fonte originale
  1. In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, i cittadini dell’UE e dell’AELS e i prestatori di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 3 non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la prestazione transfrontaliera di servizi fino a 90 giorni lavorativi per anno civile.
  2. .1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827).

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