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Art. 15

142.203OLCPFederal Council Ordinance1 giu 2002Fonte originale

(art. 20 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 19 all. K appendice 1 della Conv. AELS)

  1. In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi e se la durata del servizio supera i 90 giorni lavorativi, ai cittadini dell’UE e dell’AELS e alle persone di cui all’articolo 2 capoverso 3 può essere rilasciato, per la durata del servizio, un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS giusta l’articolo 4.1
  2. Per l’ammissione sono applicabili le disposizioni della LStrI e dell’OASA2.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

  2. RS 142.201

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

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