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Art. 13

142.203OLCPFederal Council Ordinance1 giu 2002Fonte originale

(art. 5 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K della Conv. AELS) Le persone che forniscono un servizio transfrontaliero nel contesto di un accordo di prestazione di servizi tra la Svizzera e l’UE1o l’AELS non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata per i soggiorni fino a 90 giorni lavorativi per anno civile. Se il servizio supera i 90 giorni lavorativi, è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS per la durata del servizio.

Footnotes

  1. Stati membri al momento della firma dell’Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone.

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