Torna alla legge

Art. 82f

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 97 cpv. 3 lett. dquinquiesLStrI)

  1. Le APMA comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione le misure di protezione del figlio e dell’adulto concernenti stranieri di cui le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione necessitano per le loro decisioni. Tra queste misure rientrano in particolare:
    1. le misure di protezione del figlio di cui all’articolo 308 CC1, se riguardano le relazioni personali;
    2. le misure di protezione del figlio di cui agli articoli 310–312 e 327a CC;
    3. le misure di protezione dell’adulto di cui agli articoli 394 capoverso 2 e 398 CC.
  2. Le autorità giudiziarie comunicano spontaneamente all’autorità cantonale competente nel settore della migrazione le misure di protezione del figlio di cui al capoverso 1 lettere ae b da loro ordinate in una procedura del diritto di famiglia.

Footnotes

  1. RS 210

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.