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Art. 82e

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 97 cpv. 3 lett. dquaterLStrI)

  1. Le autorità scolastiche comunicano spontaneamente all’autorità cantonale competente nel settore della migrazione le decisioni concernenti sospensioni definitive di stranieri dalla frequenza scolastica.
  2. Il capoverso 1 non si applica se l’allievo non soggiorna legalmente in Svizzera.

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