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Art. 82g

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Nel quadro dell’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino1, prima del trasferimento di uno straniero nel competente Stato vincolato da uno di tali accordi (Stato Dublino), la SEM trasmette a detto Stato i seguenti dati:
    1. i dati personali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1560/20032; e
    2. le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona interessata conformemente all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1560/2003, qualora tali informazioni siano necessarie ai fini dell’assistenza medica o del trattamento medico.
  2. Le informazioni di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasmesse soltanto tra professionisti sanitari o persone soggette a un corrispondente segreto professionale e soltanto con il consenso esplicito della persona interessata o del suo rappresentante. Se, per motivi fisici o giuridici, la persona interessata non è in grado di dare il proprio consenso, le informazioni possono essere trasmesse eccezionalmente senza consenso esplicito, qualora la tutela di interessi vitali della persona interessata o di una terza persona lo richieda.
  3. La procedura è retta dagli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) n. 604/20133e dagli articoli 8 paragrafo 3 e 15a del regolamento (CE) n. 1560/2003.

Footnotes

  1. Gli Acc. di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’all. 4.

  2. Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014, GU L 39 dell’8.2.2014, pag. 1.

  3. Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

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