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Art. 82d

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 97 cpv. 3 lett. dterLStrI)

  1. Gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il versamento a uno straniero delle seguenti prestazioni complementari secondo l’articolo 3 capoverso 1 LPC1:
    1. le prestazioni complementari annue;
    2. il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità nei casi di cui all’articolo 14 capoverso 6 LPC, se la somma totale rimborsata supera i 6000 franchi per anno civile.
  2. Occorre comunicare il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo dello straniero nonché l’importo della prestazione complementare.
  3. La comunicazione deve avvenire entro 20 giorni:
    1. dal primo versamento mensile della prestazione complementare annua;
    2. dal momento in cui viene superata la somma totale rimborsata per le spese di malattia e d’invalidità di cui al capoverso 1 lettera b.
  4. L’autorità cantonale competente nel settore della migrazione che sulla base dei dati ottenuti decide di non prorogare o di revocare un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora è tenuta a informarne l’organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare entro 20 giorni dal passaggio in giudicato.

Footnotes

  1. RS 831.30

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