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Art. 82c

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 97 cpv. 3 lett. dbisLStrI)

  1. Gli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo degli stranieri menzionati nel capoverso 1bis:1
    1. che s’iscrivono a un ufficio del lavoro ai fini del collocamento durante il primo anno di soggiorno in Svizzera;
    2. cui è negato il diritto alle indennità di disoccupazione;
    3. per i quali non è riconosciuta l’idoneità al collocamento;
    4. il cui versamento delle indennità di disoccupazione termina.
    a. cittadini di Stati membri dell’UE o dell’AELS; b. cittadini del Regno Unito rientranti nel campo d’applicazione dell’accordo sui diritti acquisiti2.3
  2. Devono essere comunicati i dati di:
  3. Il capoverso 1 non si applica se gli interessati possiedono un permesso di domicilio.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

  2. RS 0.142.113.672

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

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