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Art. 82b

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 97 cpv. 3 lett. d LStrI) Le autorità competenti per l’erogazione di prestazioni dell’aiuto sociale comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il versamento di tali prestazioni a stranieri.

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