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Art. 82a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 97 cpv. 3 lett. c LStrI)

  1. Le autorità di stato civile e quelle giudiziarie comunicano spontaneamente e in ogni caso alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio, le dichiarazioni di nullità, le separazioni e i divorzi di stranieri.
  2. Nel quadro di una comunicazione secondo il capoverso 1, le autorità coinvolte informano le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione su fatti che possono indicare un matrimonio contratto abusivamente per eludere le prescrizioni d’ammissione conformemente all’articolo 51 LStrI. Tale obbligo si applica anche alle rappresentanze svizzere all’estero.
  3. I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle unioni domestiche registrate di coppie omossessuali.

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