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Art. 64

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 30 cpv. 1 lett. l, 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 43, 61 e 75 cpv. 2 LAsi)1

  1. Il richiedente l’asilo può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni del diritto in materia d’asilo (art. 43 cpv. 1–3 LAsi) e le condizioni di cui all’articolo 52.
  2. .2
  3. Al cambiamento d’impiego di stranieri, rifugiati o apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, di rifugiati che vi hanno ottenuto asilo, di persone bisognose di protezione, di apolidi che vi sono riconosciuti nonché di rifugiati o di apolidi oggetto di un’espulsione giudiziaria passata in giudicato si applicano per analogia gli articoli 65–65c .3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 669).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 ott. 2025, con effetto dal 1° dic. 2025 (RU 2025 669).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 669).

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