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Art. 65

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi)1

  1. Gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, i rifugiati che vi hanno ottenuto asilo, le persone bisognose di protezione e gli apolidi che vi sono riconosciuti possono svolgere un’attività lucrativa previa notifica della stessa.2 1bis. Anche i rifugiati e gli apolidi oggetto di un’espulsione giudiziaria passata in giudicato possono svolgere un’attività lucrativa previa notifica della stessa.3
  2. Nel caso di un’attività lucrativa dipendente, la notifica deve essere effettuata dal datore di lavoro. Contiene i dati seguenti:
    1. l’identità della persona esercitante attività lucrativa: cognome, nomi, data di nascita, sesso, nazionalità, numero telefonico e numero personale nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC);
    2. l’identità del datore di lavoro: nome o ragione sociale, indirizzo, numero d’identificazione dell’azienda, settore economico nonché coordinate, numero telefonico e indirizzo e-mail di una persona di contatto;
    3. l’attività esercitata: tipo di attività, tasso di occupazione, durata settimanale del lavoro;
    4. il luogo di lavoro e lo stipendio;
    5. la data d’inizio dell’attività.
  3. Nel caso di un’attività lucrativa indipendente, la notifica deve essere effettuata dall’interessato. Contiene i dati di cui al capoverso 2 lettere a e c–e.
  4. La notifica dei dati di cui al capoverso 2 può essere effettuata da un terzo se questi:
    1. 4 sostiene l’integrazione o la reintegrazione professionale presso un fornitore di provvedimenti incaricato da un’autorità; o
    2. ha il consenso di principio dell’autorità cantonale competente nel luogo di lavoro.
  5. Trasmettendo la notifica, il datore di lavoro o il terzo conferma di conoscere e si impegna a rispettare le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore nonché le condizioni particolari dovute al tipo di attività o le misure d’integrazione o reintegrazione professionale.5
  6. La notifica va inoltrata elettronicamente all’autorità cantonale competente per il luogo di lavoro.
  7. L’inizio di un’attività lucrativa non soggiace all’obbligo di notifica se:
    1. la persona in questione è stata collocata da un fornitore di provvedimenti finalizzati all’integrazione o alla reintegrazione professionale incaricato da un’autorità;
    2. l’autorità cantonale competente nel luogo di lavoro ha espresso il proprio consenso di principio; e
    3. il compenso è inferiore al salario mensile lordo di 600 franchi determinante per il calcolo della somma forfettaria globale versata dalla Confederazione secondo gli articoli 23 e 27 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19996sull’asilo oppure si tratta di un provvedimento in vista di una formazione professionale di base secondo l’articolo 12 della legge del 13 dicembre 20027sulla formazione professionale.8
  8. I capoversi 4 e 7 si applicano per analogia alle autorità che attuano direttamente provvedimenti d’integrazione e di reintegrazione professionale.9

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 669).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 669).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).

  6. RS 142.312

  7. RS 412.10

  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).

  9. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).

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