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Art. 63

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 41 cpv. 3 LStrI) Lo straniero titolare del permesso di domicilio deve presentare o consegnare, per la proroga, la carta di soggiorno alle autorità cantonali della migrazione (art. 88 cpv. 1) almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga avviene al più presto tre mesi prima della scadenza della validità; sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

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