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Art. 11

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

Se non può lasciare la Svizzera entro il termine stabilito nel visto o se intende cambiare lo scopo del soggiorno, lo straniero cui è stato rilasciato un visto per un soggiorno non superiore a tre mesi deve chiederne la proroga all’autorità cantonale della migrazione1(art. 88 cpv. 1), al più tardi 14 giorni prima della scadenza del visto.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

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