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Art. 10

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Qualora sia entrato in Svizzera per un soggiorno superiore a tre mesi senza attività lucrativa e gli sia stato rilasciato un permesso d’entrata (art. 5), lo straniero deve notificarsi presso il servizio designato dal Cantone entro 14 giorni dall’entrata al fine di regolare le condizioni di soggiorno.
  2. Se dopo l’entrata intende cambiare lo scopo del soggiorno, lo straniero deve notificarsi al più tardi 14 giorni prima della scadenza del soggiorno esente da permesso (art. 9).

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