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Art. 12

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 12 cpv. 3 e art. 14 LStrI)

  1. Lo straniero che ha ricevuto un permesso d’entrata (art. 5) per esercitare un’attività lucrativa o per fornire una prestazione di servizi transfrontaliera in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a, 19a cpv. 2 e 19b cpv. 2 lett. a) non deve notificarsi.1
  2. Lo straniero che ha ricevuto un permesso d’entrata (art. 5) per esercitare un’attività lucrativa in Svizzera per un totale di più di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi può, dopo la notificazione, iniziare la sua attività lucrativa, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.
  3. Gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b) devono notificarsi indipendentemente dalla durata del soggiorno in Svizzera.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

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