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Art. 59b

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati del documento di viaggio al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. L’articolo 6a LDI1si applica per analogia.
  2. Per il rilascio o il rinnovo di un documento di viaggio, la SEM e le autorità cantonali incaricate di ricevere le domande di rilascio di documenti di viaggio possono trattare i dati biometrici già registrati nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).
  3. I dati biometrici necessari per il rilascio di un documento di viaggio sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l’evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell’interessato lo esiga.

Footnotes

  1. RS 143.1

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