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Art. 59a

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. I documenti di viaggio per stranieri possono essere provvisti di un microchip. Il microchip può contenere un’immagine digitalizzata del viso, le impronte digitali, altri dati personali del titolare del documento e i dati relativi al documento di viaggio. Possono esservi registrati anche i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera g della legge federale del 20 giugno 20031sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo. L’articolo 2a della legge del 22 giugno 20012sui documenti d’identità (LDI) si applica per analogia.
  2. Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti di viaggio per stranieri sono provvisti di un microchip e quali dati vi devono essere registrati.

Footnotes

  1. RS 142.51

  2. RS 143.1

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