Il CIR può essere consultato nell’ambito di accertamenti al solo scopo di determinare l’identità di una persona secondo l’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/13561; la consultazione deve essere avviata in presenza dell’interessato.
Le autorità seguenti possono effettuare consultazioni:
il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia per accertamenti secondo l’articolo 9b , se cittadini di Stati terzi attraversano illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato e vengono rintracciati;
le autorità cantonali e comunali di polizia nonché le autorità cantonali in materia di migrazione competenti e il Corpo delle guardie di confine, nella misura in cui a quest’ultimo incombano i controlli sulle persone, per accertamenti secondo l’articolo 9c , se cittadini di Stati terzi hanno attraversato illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato e sono stati rintracciati sul territorio nazionale;
le autorità cantonali di polizia competenti nonché il Corpo delle guardie di confine, nella misura in cui a quest’ultimo incomba il controllo alla frontiera, per accertamenti all’aeroporto secondo l’articolo 21a LAsi2;
la SEM per accertamenti nei centri della Confederazione secondo l’articolo 26 capoverso 1bisLAsi.
Se dalla consultazione emerge che i dati dell’interessato sono registrati nel CIR, l’autorità competente può consultare i dati personali menzionati negli articoli 18 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/8173e (UE) 2019/8184.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 9b cpv. 2. ↩