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Art. 110b

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Il CIR può essere consultato per identificare:
    1. i cittadini di Stati terzi, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 20 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/8171e (UE) 2019/8182;
    2. persone ignote in caso di incidenti, catastrofi naturali e atti violenti.
  2. Le consultazioni di cui al capoverso 1 lettera a sono consentite soltanto per prevenire e contrastare l’immigrazione illegale, proteggere la sicurezza e l’ordine pubblici e salvaguardare la sicurezza interna.
  3. Le autorità seguenti possono effettuare consultazioni:
    1. fedpol;
    2. le autorità cantonali e comunali di polizia;
    3. l’UDSC, nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale al fine di proteggere la popolazione e salvaguardare la sicurezza interna.
  4. La consultazione concernente le persone di cui al capoverso 1 lettera a è effettuata sulla base dei dati biometrici dell’interessato acquisiti sul posto durante una verifica dell’identità. Se non possono essere usati i dati biometrici dell’interessato o se la consultazione sulla base di tali dati non dà esito, la consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità o dei dati relativi al documento di viaggio.
  5. La consultazione concernente le persone di cui al capoverso 1 lettera b è effettuata sulla base dei dati biometrici.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 110 cpv. 1.

  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 110 cpv. 1.

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