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Art. 109j

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d’informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.
  2. Il Consiglio federale disciplina:
    1. l’organizzazione e l’esercizio del sistema;
    2. l’elenco dei dati del sistema e la portata dei diritti di accesso delle autorità di cui all’articolo 109h ;
    3. le misure protettive tecniche e organizzative volte a impedire il trattamento non autorizzato dei dati personali;
    4. la durata di conservazione e la distruzione dei dati.

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