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Art. 109i

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. La SEM e le autorità cantonali incaricate dell’attuazione del ritorno possono delegare determinati compiti nel quadro dell’aiuto al ritorno ai consultori per il ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi1) e alle organizzazioni internazionali (art. 93 cpv. 3 LAsi). Inoltre possono delegare a terzi compiti nel quadro dell’organizzazione del viaggio di ritorno secondo l’articolo 71 lettera b della presente legge.
  2. La SEM può autorizzare i terzi incaricati ad accedere ai dati del sistema d’informazione necessari all’adempimento del loro incarico:
    1. per i compiti legati alla consulenza per il ritorno e all’aiuto al ritorno;
    2. per i compiti legati ai preparativi della partenza all’aeroporto;
    3. per accertare l’idoneità al trasporto e definire l’assistenza medica.
  3. La SEM garantisce che i terzi rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.
  4. Il Consiglio federale determina le categorie di dati personali che i terzi incaricati di cui al capoverso 1 sono autorizzati a trattare nel sistema d’informazione.

Footnotes

  1. RS 142.31

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