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Art. 108f

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. I dati personali registrati nell’ETIAS non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.
  2. Nei casi seguenti possono tuttavia essere comunicati dati a Stati terzi:
    1. da parte della SEM, se necessario nel caso specifico ai fini del rimpatrio di un cittadino di uno Stato terzo ai sensi dell’articolo 65 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2018/12401;
    2. da parte delle autorità di cui all’articolo 108e capoverso 3, in casi eccezionali di urgenza in cui sussiste un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo o un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave ai sensi dell’articolo 65 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/1240.
  3. Per la comunicazione dei dati dell’ETIAS registrati nel CIR si applica l’articolo 110h. 2

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. abis.

  2. Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 349;FF 2022 1449).

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