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Art. 108e

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS, la SEM può inserire e trattare dati nell’ETIAS. Se fedpol e il SIC lo richiedono, inserisce e tratta dati nell’elenco di controllo ETIAS.
  2. Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell’ETIAS:
    1. la SEM, i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) impiegati per i controlli delle persone all’interno del Paese, le autorità cantonali e comunali di polizia nonché le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione, per l’esame delle condizioni d’entrata e di soggiorno in Svizzera;
    2. i collaboratori dell’UDSC impiegati per i controlli delle persone alla frontiera e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen, per adempiere i propri compiti nel quadro dei controlli ai valichi delle frontiere esterne;
    3. le imprese di trasporto aereo, per verificare se i cittadini di Stati terzi sono in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida.
  3. Le autorità seguenti possono chiedere dati dell’ETIAS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:1
    1. fedpol;
    2. il SIC;
    3. il Ministero pubblico della Confederazione;
    4. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.
    5. 2 i collaboratori dell’UDSC addetti al perseguimento penale.
  4. .3
  5. La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) 2018/12404.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022 (Accesso al CIR e ai dati di tre sistemi di informazione dell’UE), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 350; FF 2022 1421).

  2. Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022 (Accesso al CIR e ai dati di tre sistemi di informazione dell’UE), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 350;FF 2022 1421).

  3. Abrogato dall’art. 4 del DF che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) del 25 set. 2020, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 346;FF 2020 2577).

  4. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. abis.

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