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Art. 108d

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Se non vi sono indicazioni concrete né fondati motivi per concludere che la presenza del richiedente nello spazio Schengen costituisca un rischio di migrazione illegale o per la sicurezza o la salute pubblica, la SEM rilascia l’autorizzazione ai viaggi ETIAS.
  2. In casi eccezionali la SEM può rilasciare, per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, un’autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata alla Svizzera.
  3. Le autorizzazioni ai viaggi ETIAS sono valide per tre anni, ma al massimo fino alla scadenza del documento di viaggio. Non danno diritto all’entrata in Svizzera.
  4. L’annullamento o la revoca di autorizzazioni ai viaggi ETIAS già rilasciate compete alla SEM. In caso di rifiuto, annullamento o revoca di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS, la SEM emana una decisione mediante un modulo standard.
  5. La procedura di rilascio, rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa (PA). Gli articoli 11b capoverso 1, 22a e 24 PA non sono applicabili. Al fine di attuare il regolamento (UE) 2018/12402e gli atti normativi che la Commissione europea emana sulla base di tale regolamento, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla PA con riguardo a:
    1. la trasmissione per via elettronica di atti scritti e notificazioni (art. 11b cpv. 2, 21a e 34 cpv. 1bisPA);
    2. l’audizione preliminare (art. 30 PA);
    3. l’ammissibilità di atti scritti in inglese; la lingua del procedimento è una lingua ufficiale (art. 33a PA).3

Footnotes

  1. RS 172.021

  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. abis.

  3. Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 349; FF 2022 1449).

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