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Art. 108c

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. L’unità nazionale ETIAS della Svizzera ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/12401è integrata nella SEM. La SEM esamina le domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS di competenza della Svizzera e consulta all’occorrenza le altre unità nazionali ETIAS ed Europol.
  2. Nel quadro dell’esame delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS, la SEM può consultare altre autorità della Confederazione o dei Cantoni oppure incaricarle di procedere a ulteriori accertamenti. Il Consiglio federale stabilisce le autorità cui può essere affidato l’incarico e gli accertamenti che possono essere chiamate a compiere.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. abis.

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