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Art. 103g

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Le autorità competenti per il controllo di confine negli aeroporti possono applicare una procedura di controllo automatizzata.
  2. Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare le persone a partire dai 12 anni di età che, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono in possesso di un documento di viaggio provvisto di un microchip. Il microchip contiene un’immagine del volto del titolare, la cui autenticità e integrità possono essere verificate.
  3. Il Consiglio federale disciplina le modalità del controllo di confine automatizzato.
  4. Nel quadro del controllo di confine automatizzato le impronte digitali e l’immagine del volto della persona possono essere confrontate con i dati del documento di viaggio provvisto di un microchip.

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